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Speciale REI

La puntata di oggi della trasmissione di Paolo Cento "Ma che parlate a fa" in onda su Radio Roma Capitale è stata in gran parte dedicata al REI (reddito d'inclusione).

Nel corso della trasmissione è intervenuto il presidente delle ACLI Roberto Rossini.

Il nostro inviato Jacopo Nassi ha intervistato Alessandro Biagiotti, direttore dei CAAF CGIL del Lazio, ed Alessio Barberini, referente ISEE dei CAF CGIL del Lazio. 

Di seguito vi proponiamo le informazioni sul REI gentilmente messe a disposizione dal CAAF CGIL.

REI: reddito di inclusione

CosIl Reddito di inclusione (REI) si compone di due parti:

  1. un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);

  2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il REI può essere richiesto da coloro che sono residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e che sono:

  • cittadini italiani

  • cittadini comunitari

  • familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente

  • cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

  • titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

Requisiti familiari

I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari con:

figli minorenni

figli con disabilità (anche maggiorenni)

donna in stato di gravidanza

componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni

Requisiti economici: dichiarazione ISEE

I beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

    1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro

    2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro

    3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro

    4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

ltri requisiti

Nessun componente del nucleo deve:

percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

possedere navi e imbarcazioni da diporto

Ammontare e durata del beneficio economico

Beneficio massimo mensile del REI varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare

 

Numero componenti

Beneficio massimo mensile

1

187,5 €

2

294,38 €

3

382,5 €

4

461,25 €

5

485,411 €

 

In ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore annuo, 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti

assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (indennità di accompagnamento).

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

ove si presenta la domanda

Dal 1° dicembre 2017 la domanda va presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i punti per l’accesso al REI che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.

Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

L’Inps, entro i successivi 5 giorni verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.

Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.

Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);

Carta REI

La Carta REI, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica:

  • deve essere usata solo dal titolare

  • può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.

Permette inoltre:

  • gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard

  • il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali

  • dà diritto a uno sconto del 5 % sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket

  • può essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti

Progetto di attivazione sociale e lavorativa

I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno.

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare (da svolgere entro 1 mese dalla richiesta del REI), rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.

Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è prioritariamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (previsti dal Dlgs. 150/2015, art.20)

il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare